È costituita, per volontà della fondatrice originaria, e suoi eredi, una Fondazione denominata “FONDAZIONE CARACCIOLO DE SANGRO – Conservatorio di S. Maria della Misericordia” con sede in Martina Franca. Con atto 22 Novembre 1725, per notaio Giacomo Antonio Pitacci di Cisternino, la Nobilidonna Aurelia Imperiale, duchessa di Martina Franca, vedova di Don Petracone V Caracciolo, donò alcuni stabili e dei capitali al Conservatorio da esso costituito, sotto il titolo della B.V. Maria della Misericordia, in Martina Franca, per il ricovero di donzelle povere – orfane e timorose del Signore, da rimanere soggette al Patronato della Casa Ducale di Martina ed all’Autorità Civile; Con reale assenso del 3 Giugno 1773, il Conservatorio fu riconosciuto civilmente, e con D.L. 28/2/1897 fu normalmente dichiarato istituzione pubblica di beneficenza. Con Decreto Assessorato Regionale Servizi Sociali – Regione Puglia n. 199 del 9/9/1983 è stato approvato l’ultimo statuto ed il presente sostituisce ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 e della Legge regionale 15 maggio 2005 n. 13 e del Regolamento di attuazione del 28 gennaio 2008 n. 1. L’Ente è denominato FONDAZIONE CARACCIOLO – DE SANGRO (Conservatorio di S. Maria della Misericordia), per onorare e ricordare il nome dei principali benefattori della predetta Casa Ducale ed ha sede in Martina Franca, in Vico Monacelle, 1.
La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro e le sue finalità si esauriscono nell’ambito della sola Regione Puglia. La Fondazione, per onorare e ricordare il nome dei principali benefattori della Casa Ducale di Martina Franca – Caracciolo De Sangro e dei suoi eredi, si prefigge:
l’educazione e l’assistenza della gioventù femminile, da realizzarsi con il ricovero di ragazze povere – preferibilmente orfane e non assistite – da sei a ventuno anni – alle quali la Fondazione deve assicurare il mantenimento, l’educazione morale, civile e religiosa, nonché l’istruzione elementare e post‑elementare obbligatoria conforme ai programmi governativi, con l’assistenza nelle possibili forme di semi‑convitto, Scuole Professionali, Corsi di perfezionamento, dopo scuola ecc. alle ragazze ed alle giovani bisognose e di ottima condotta morale e civile che ne facciano richiesta;
la promozione di attività culturali e di beneficenza.
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:
instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti e associazioni culturali e Ordini religiosi femminili;
stipulare convenzioni e contratti con Istituti e altre Fondazioni culturali;
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione permanente conferito dal fondatore, costituito da beni immobili di valore storico, artistico e non, come descritti nella perizia giurata, allegata all’atto costitutivo della Fondazione, sotto la lettera “B”, del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato con beni mobili e immobili che potranno essere acquisiti per effetto di elargizioni, eredità, lasciti e donazioni. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
le rendite derivanti dal patrimonio;
gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all’attuazione degli scopi statutari.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio per il raggiungimento degli scopi delle stesse.
Sono Organi della Fondazione
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
Tutte le cariche assunte nella Fondazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute dai componenti gli organi della Fondazione nell’espletamento dei loro incarichi.
Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente e quattro membri.
Il Presidente e tre consiglieri sono nominati dall’ultimo erede della casa Caracciolo De Sangro.
In caso di persistente indugio alla nomina, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno effettuate dal Consiglio Comunale di Martina Franca.
Un quarto consigliere è nominato dalla Giunta Regionale.
Sei mesi prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, il membro più anziano dovrà attivare la procedura per la ricostituzione dello stesso.
Nel caso in cui Enti Pubblici o Privati conferiscano rilevanti risorse finanziarie o patrimoniali, in misura non inferiore a un terzo del valore del patrimonio iniziale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da un componente designato dall’Ente conferente. Tali eventuali risorse andranno ad incrementare il fondo di dotazione permanente.
Il C.d.A. resta in carica cinque anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, si provvederà alla surrogazione dei membri venuti meno.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
La nomina dei consiglieri deve rispettare i requisiti di professionalità e onorabilità.
Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare nomina il Vice Presidente. Approva entro il 31/12 di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente. Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili. Delibera gli incrementi del patrimonio. Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche. Nomina il Segretario e il Tesoriere tra persone che abbiano comprovata moralità e capacità amministrativa. Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per Statuto. Delibera eventuali regolamenti. Delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto. Delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 12.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere spedita per lettera almeno cinque giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze. Firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati. Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione. Cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di mancanza di entrambi ne fa le veci il membro più anziano. Il Vice Presidente viene eletto nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario della Fondazione chiedendo la collaborazione del Comune di Martina Franca per l’utilizzo di un suo dipendente in servizio o in quiescenza. Il segretario cura la tenuta dei libri obbligatori e provvede alla stesura dei processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che dovranno essere firmati da tutti coloro che vi intervengono; quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi il firmare ne sarà fatta menzione. Esso firmerà, insieme al Presidente, i contratti ed i provvedimenti dell’Ente. Il Consiglio di Amministrazione nomina il tesoriere nel rispetto della legislazione vigente. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario che sovrintende il servizio, o in difetto, del membro anziano.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art. 27 del Codice civile. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resterà all’esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Fondazione
Caracciolo de' Sangro
Presidente
Giovanni Simeone
Consiglio di amministrazione della Fondazione Caracciolo
+39-3278859865

APS liberuomo
Presidente
Viviana Fasano
vico Monacelle 1, Martina Franca (TA) 74015
+39 327 885 9865
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